
Dopo il Senato, anche la Camera, nella seduta del 5 agosto, ha posto la fiducia sulla conversione in legge del Dl economia del 30 giugno 2025, n. 95, il quale, all’art. 8, dispone il rinvio dell’entrata in vigore della sugar tax dal primo luglio 2025 al primo gennaio 2026.
Arriva, dunque, il settimo rinvio per la sugar tax, la famigerata tassa sulle sostanze edulcorate, la quale, fin dalla sua introduzione avvenuta con l’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata oggetto di dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, al punto che la norma è stata assoggettata ad un sindacato di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La quaestio iuris, sottoposta a sindacato di legittimità costituzionale, ha riguardato la possibile discriminazione tra i contribuenti “consumatori” di bevande edulcorate (per le quali sarebbe prevista la tassazione) rispetto ai contribuenti “consumatori” di cibi edulcorati (esenti da tassazione).
La Corte con la sentenza del 26 marzo 2024, n. 49, ha dichiarato non fondata la questio iuris muovendo dall’assunto che le bevande edulcorate e i cibi edulcorati non possono essere considerati beni “omogenei” e, dunque, la differenziazione di trattamento fiscale sarebbe giustificata dalla loro diversa composizione.
Nelle bevande edulcorate, infatti, vi sarebbe sproporzione tra l’elemento edulcorato ed il valore nutrizionale, trattandosi di bevande ad alto contenuto calorico e basso livello nutrizionale.
Per la loro particolare composizione additiva, esse sono maggiormente idonee a stimolare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili.
Nonostante l’intervento della Corte Costituzionale la sugar tax fatica ad entrare nel nostro ordinamento.
Eppure, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel report 2022-2023 ha annoverato le bevande dolcificate fra le principali responsabili di obesità e diabete (malattie non trasmissibili), invitando alla riduzione del consumo delle predette sostanze.
Il sistema impositivo potrebbe, dunque, contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo come la promozione di una alimentazione e di uno stile di vita sano.
In molti Paesi come la Spagna ed il Portogallo, ad esempio, ha già preso avvio un sistema di tassazione fondato sulla quantità di zuccheri contenuta nelle bevande.
Svolta questa premessa, si rammenta che la sugar tax rientra tra i tributi che perseguono una finalità extra fiscale, ovvero, che non si limita al reperimento di mezzi necessari a supportare le spese statali, ma contribuisce al perseguimento di “fini istituzionali”, nella fattispecie di tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.).
L’imposizione in questione è stata introdotta con il fine di orientare lo stile di vita verso il consumo di beni compatibili con la tutela della salute umana.
Nel caso di specie, la sugar tax, soddisfa non soltanto l’interesse alla riduzione delle malattie quali obesità o diabete, ma anche l’interesse statale, in quanto la spesa per la cura delle suddette malattie graverebbe sul sistema sanitario nazionale.
Ed è proprio su tale punto che occorre riflettere, ovvero, una pressione eccessiva sul sistema sanitario rischierebbe di mettere a repentaglio la sicurezza sanitaria.
Il sistema nazionale si presenta oggi, già particolarmente in affanno, come risulta dal report svolto da Gimbe, presentato nell’ottobre 2024, che lo ha definito come la vera emergenza del nostro Paese.
Pertanto, si rivelerebbe necessario adottare degli strumenti volti a ridurre la pressione sanitaria e la sugar tax potrebbe rilevare a tal fine, indirizzando verso uno stile di vita sano, prevenendo le condotte “dannose” per la salute e riducendo, in tal modo, il ricorso all’assistenza sanitaria.
Daniela Mendola, Professore a contratto di diritto tributario, Università degli Studi di Salerno
Parole chiave: salute – sicurezza sanitaria – sugar tax – benvande edulcorate