La Corte Costituzionale si pronuncia sull’autonomia differenziata. Quali prospettive per la sanità?
Autonomia differenziata ex l. n. 86/2024 – Corte costituzionale n. 192/2024
In ordine alla legge n. 86/2024, sulla cd autonomia differenziata, e alle relative disposizioni per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., con cui si è stabilito l’accesso delle Regioni ordinarie a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è intervenuta la sentenza n. 192/2024 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge: “nella parte in cui prevede «l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]», anziché «l’attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»; e) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP» anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»
La pronuncia impatta sulla sanità sia in ragione del fatto che nei Livelli essenziali delle prestazioni rientrano i Livelli essenziali di assistenza (che comprendono anche quelli relativi alla salute) – il che potrebbe incidere in senso positivo, evitando asimmetrie, sia nella misura in cui – il che, per converso, potrebbe dettare qualche preoccupazione – la Corte non ha comunque escluso la possibilità di trasferire alle Regioni funzioni in materia di sanità. In tal caso potrebbe concretizzarsi il rischio di una (ancora) maggiore differenziazione tra i sistemi sanitari regionali e di disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Parole chiave: Tutela della salute – Corte costituzionale – Autonomia differenziata – Livelli essenziali delle prestazioni – Livelli essenziali di assistenza